Lo Statuto dell'Associazione

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Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato "A Piccoli Passi", che in seguito sarà denominata l'Organizzazione.

1.2 I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 L'organizzazione ha sede Sede in Millano, P.zza S. Apollinare, 1.

Art. 2 - Scopi

2.1 L'organizzazione – senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci – opera nella sezione sociale – area di intervento socio- assistenziale per il perseguimento, in via esclusiva, di scopo di solidarietà sociale concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo Art. 3.

Art. 3 - Finalità

3.1 L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire il sostegno delle famiglie con difficoltà derivanti da malattie o da disagio sociale dei minori presenti realizzando i seguenti obiettivi:

a) assistenza domiciliare a minori con patologie croniche invalidanti o con malattie gravi;

b) supporto a famiglie con minori in presenza di disagio sociale ed/o famigliare;

c) sostegno a minori in difficoltà.

3.2 Per il raggiungimento degli obiettivi si provvederà anche alla realizzazione delle seguenti attività:

a) collaborazione con altre realtà operanti nello stesso settore, anche realizzando con le stesse reti consortili o associazioni di associazioni;

b) formazione dei volontari per il conseguimento degli scopi sociali;

c) promozione di iniziative atte a sostenere economicamente le iniziative sociali:

d) sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche trattate dall'organizzazione;

e) ogni altre attività consentita dalla legislazione che l'assemblea dei soci riterrà opportuna per la realizzazione degli scopi sociali.

3.3 L'iniziativa si propone infine come momento di socializzazione fra le famiglie coinvolte per realizzare possibili forme di cooperazione interfamigliare.

3.4 Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

3.5 L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Soci dell'Organizzazione

4.1 Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

4.2 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 Ciascun socio ha diritto di volto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione del bilancio ,· per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

4.4 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione

4.5 Il numero dei soci è illimitato.

4.6 I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.7 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

a)··· Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

b) L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione sul libro dei soci dell'Organizzazione.

c) I soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;

- Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

- per decesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

d) L'ammissione e l'esclusione dono deliberate dal Consiglio Direttivo, E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento della prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non trasferibile , non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve aver versato antro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

b) di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione ;

d) di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;

e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 I soci sono obbligati:

a) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a versare il contributo stabilito dall'assemblea;

c) a svolgere le attività preventivamente concordate;

d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5.4 Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti del Consiglio Direttivo e approvati dell'Assemblea.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

6.1 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

a) da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

a) contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

j) ogni altro provento, anche derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 L'organizzazione, al fine di realizzare gli obiettivi sociali, potrà chiedere e ottenere contributi sia da privati cittadini che da istituzioni pubbliche. Inoltre, per la raccolta dei fondi necessari per il perseguimento delle finalità sociali, l'organizzazione potrà svolgere iniziative diverse (campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche, spettacoli dedicati e quanto altro consentito dalla legge) collegandosi in rete anche con altre organizzazioni aventi analoghe finalità.

6.4 I fondi sono depositati presso gli istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.5 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la delibera specifica).

Art. 7 - Organi sociali dell'Organizzazione

7.1 Organi dell'Organizzazione sono:

a) l'Assemblea de soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

a) il Collegio dei Revisori dei Conti;

b) il Collegio dei Garanti.

7.3 Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 - Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione.

8.2 l'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessarie per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata per:

a) l'approvazione del programma preventivo economico per l'anno successivo;

b)l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico finanziario (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.6 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

f) fissare l'ammontare del contributo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

8.7 Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

8.8 L'Assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.9 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può accadere nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.15.

8.12 Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.·

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto di un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. La convocazione è fatta per iscritto in regola almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno da discutere. In casi urgenti la convocazione può essere fatta con mezzi adeguati almeno due giorni prima della riunione.

9.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Sono altresì valide anche quando, senza la convocazione sia stata fatta con la procedura soprascritta, siano presenti tutti i consiglieri e, quando richiesto dalla legge, almeno un revisore dei conti.

9.5 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.6 Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo (rendiconto economico – finanziario) entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

f) nominare il Segretario (eventualmente Tesoriere e/o Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

h) deliberare in merito all'esclusione dei soci;

i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

k) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consuntivo;

l) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

9.7 Il Consiglio Direttivo, con una specifica delibera, può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito libro.

9.8 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 10 - Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranze dei voti.

10.2 Il Presidente

a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non socie, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

a) elegge tra i suoi componente il Presidente;

b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

c) agisce di propria iniziativa, per richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;

d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

e) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegi effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 Il Collegio:

a) ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tre gli organi stessi;

b) giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche sociali

13.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Art. 14 - Bilancio

14.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (Rendiconto economico – finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori (se nominato) almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea. Il Consiglio Direttivo può redigere anche una relazione che presenti il bilancio sociale dell'organizzazione, inteso come insieme delle attività svolte e quindi della capacità qualitativa e quantitativa dell'organizzazione di utilizzare le proprie risorse per la realizzazione di finalità sociali.

14.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché, di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura di rete di solidarietà.

Art. 15 - Modifiche dello Statuto - Scioglimento dell'organizzazione

15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16 - Norme di rinvio

16.1 Per quanto non previsto· dal presente Statuto , si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 del 11.8.1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 - Norme di funzionamento

17.1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte del Consiglio Direttivo e approvate dell'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

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